LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili,compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sial’ammontare del canone pattuito.
L’obbligo non sussiste solo per i contratti di durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore.
Per i fabbricati ad uso abitativo, l’imposta di registro è dovuta nella misura percentuale pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità.
Per i contratti che durano più anni si può scegliere di:
- pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2%
del corrispettivo complessivo). In questo caso si ha diritto a una detrazione dall’imposta dovuta
pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
- versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto
degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.
Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.
In base all’art.13 L. 431/98 l’obbligo di registrazione del contratto nei 30 giorni dalla sua
formazione (o decorrenza se il termine è anteriore) ricade in capo al locatore il quale darà poi
documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del
condominio, anche per ottemperare così agli obblighi connessi alla tenuta dell’anagrafe condominiale.
L’imposta di registro viene ripartita tra locatore e conduttore in parti uguali ed entrambi rispondono
in solido del pagamento dell’intera somma dovutaper la registrazione del contratto.
Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei
Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile
sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il
calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.
Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito
è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, oppure è costituito da una fideiussione di
terzi, occorre versare l’imposta nella misura dello 0,50%.
Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. Negli altri
casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti
nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.
Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e,
comunque, ogni 100 righe.
Se la registrazione è richiesta in ufficio è necessario presentare il nuovo modello RLI mentre
l’imposta di registro è versata con il modello F24 Elementi identificativi.
Se la registrazione è richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, il
pagamento delle imposte, di registro e di bollo, è effettuatocon addebito su c/c bancario o postale.
RITARDATA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
L’art. 3 bis del DL 30.4.2019 n.34 ha:
- soppresso le sanzioni per la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione
con cedolare secca, purchè si mantenga un comportamento coerente pagando la cedolare secca alle
rispettive scadenze e compilando l’apposito quadro della dichiarazione dei redditi, mentre risultano
invariate le sanzioni in caso di mancata proroga del contratto di locazione “ordinario”,
- soppresso la sanzione per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto con cedolare
secca. In ogni caso occorre presentare il modello RLI anche se tardivamente.
Viceversa, sempre per i contratti con cedolare secca, la mancata opzione per una annualità
successiva alla prima registrazione può essere sanata esclusivamente con la “remissione in bonis”
pari ad Euro 250 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a
quell’anno. Oltre tale termine non è più possibile ravvedersi.
Si ritiene opportuno proporre le tabelle relative al ravvedimento delle sanzioni per i vari
adempimenti.
A tali importi occorrerà aggiungere gli interessi di mora e l’imposta dovuta.
Fonte: Centro Studi Fimaa Torino - dott. Stefano Spina
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