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Visualizzazione dei post da maggio, 2022

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE ED AGIBILITA'

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  COMPRAVENDITA IMMOBILIARE ED AGIBILITA' PARTE I In campo immobiliare, i termini "certificato di abitabilità" e "certificato di agibilità" vengono  comunementeutilizzati in qualità di sinonimi, anche se sarebbe più corretto parlare solo di certificato di  agibilità. L'obbligo di questo certificato fu introdotto dagli art.li 221 e seguenti del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934. Sessant'anni dopo, l'art. 4 del D.P.R. n. 425/1994 definì meglio la funzione del certificato di abitabilità ("affinché gli edifici...possano essere utilizzati") e le modalità per il suo rilascio. Tradizionalmente, si andò ad indicare il certificato di abitabilità per le unità immobiliari ad uso  abitativo ed il certificato di agibilità per gli immobili ad uso non residenziale. Dal 01/01/2002, data di  entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, conosciuto anche più semplicemente come Testo Unico  dell'edilizia e con la contestuale abrogazione del D.P.R. n. 425/1

LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA

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  LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA Il contratto preliminare svolge la sua funzione di strumento negoziale facendo sorgere, tra le parti, un vincolo giuridicamente protetto attraverso la sua efficacia obbligatoria. Il vantaggio del preliminare di vendita (comunemente ed erroneamente detto compromesso) risiede principalmente nel vincolare le parti (venditore ed acquirente) a concludere un affare, rimandando l'effetto traslativo ad un momento successivo, coincidente con la sottoscrizione dell'atto pubblico. Prevalentemente utilizzato nella compravendita immobiliare, il preliminare può essere utilizzato per permettere anche la "circolazione dell'affare" in quanto il nostro ordinamento prevede espressamente la possibilità che il promittente l'acquisto sostituisca a sé un soggetto terzo (ovviamente previo suo assenso), a cui faranno capo le obbligazioni nascenti dal contratto e che interverrà, in sede di rogito, in qualità di nuovo acquirente.

CASA: Il rumore riduce il valore del 10% ed allunga la vendita- Fonte: Sole 24 Ore

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LA NUDA PROPRIETA' : CARATTERISTICHE, ASPETTI FISCALI E NORME LEGISLATIVE.

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Cosa vuol dire Nuda Proprietà? Il Diritto di Proprietà (art. 832 del c.c.) di un bene implica anche che da esso è possibile trarne un godimento ovvero utilizzarlo oppure ricavarne un reddito in funzione della natura del bene stesso. Al Diritto di Proprietà sono connessi, e ne fanno parte, i Diritti Reali di godimento e, in particolare, il  diritto di Usufrutto. Nel caso di un immobile il Diritto di Usufrutto conferisce al titolare il pieno diritto  di usare (art 1021 c.c.) e abitare (art 1022 c.c.) oltre che di goderne gli eventuali "frutti" con la  limitazione di nonpoterne cambiare la destinazione. Il nostro Codice Civile consente di "spezzare" in due la proprietà: da una parte l'Usufrutto (Art. 978 C.c.), cioè il diritto di utilizzare la casa (goderne i "frutti") e, dall'altra, la Nuda Proprietà, ovvero la proprietà senza il diritto di utilizzo. La Nuda Proprietà di un bene consiste quindi nelle proprietà spogliata di uno i più diritti reali di