LA NUDA PROPRIETA' : CARATTERISTICHE, ASPETTI FISCALI E NORME LEGISLATIVE.
Cosa vuol dire Nuda Proprietà?
Il Diritto di Proprietà (art. 832 del c.c.) di un bene implica anche che da esso è possibile trarne un
godimento ovvero utilizzarlo oppure ricavarne un reddito in funzione della natura del bene stesso. Al
Diritto di Proprietà sono connessi, e ne fanno parte, i Diritti Reali di godimento e, in particolare, il
diritto di Usufrutto. Nel caso di un immobile il Diritto di Usufrutto conferisce al titolare il pieno diritto
di usare (art 1021 c.c.) e abitare (art 1022 c.c.) oltre che di goderne gli eventuali "frutti" con la
limitazione di nonpoterne cambiare la destinazione.
Il nostro Codice Civile
consente di "spezzare" in due la proprietà: da una parte l'Usufrutto (Art. 978 C.c.), cioè il diritto di
utilizzare la casa (goderne i "frutti") e, dall'altra, la Nuda Proprietà, ovvero la proprietà senza il diritto di
utilizzo.
La Nuda Proprietà di un bene consiste quindi nelle proprietà spogliata di uno i più diritti reali di
godimento per un termine prestabilito o per tutta la vita del o dei titolari di tali diritti.
La possibilità giuridica
di scindere i Diritti Reali di godimento del bene (Usufrutto e Diritto d’Uso e Abitazione) dalla proprietà, e le
varie forme di vendita possibili, in Italia sono poco conosciute e il mercato della Nuda Proprietà è stato
finora molto ristretto e percepito con valenza negativa per le sue implicazioni spesso fraintese.
Vendere la Nuda Proprietà
significa in sintesi cedere a terzi l'immobile mantenendo tuttavia su di esso il proprio diritto di godimento
che può essere pieno, oppure solo limitato all'uso o all'abitazione, per tutta la vita oppure per un termine
prefissato.
Chi vende
la Nuda Proprietà di un immobile può riservare per sé o per per una o più persone designate il diritto di
Usufrutto o il Diritto di Abitazione.
Nel primo caso egli può abitare oppure locare il bene percependone l’affitto mentre, nel secondo caso,
può unicamente abitare l’immobile e non può cedere a terzi questo diritto poiché è strettamente
personale. Normalmente è preferibile utilizzare la riserva del Diritto di Abitazione (art. 1022 C.c.) che,
conopportuni accorgimenti contrattuali, è più adatto sia alle esigenze del venditore, che dell’acquirente
investitore.
Chi acquista
la Nuda Proprietà di un immobile fa un investimento immobiliare di medio-lungo termine, senza rischi, per
mezzo del quale può acquistare una casa da utilizzare o rivendere in futuro con significativi vantaggi sia
nel prezzo di acquisto che per quanto concerne gli oneri fiscali e di gestione.
Valore e prezzo
La distinzione tra valore e prezzo e' fondamentale in tutti i casi nei quali può esistere, come negli
immobili, un valore di stima medio condizionabile da fattori legati alla domanda e all'offerta dei beni
oggetto della perizia. Il valore di un bene immobiliare non sempre coincide con il reale prezzo che il
mercato gli riconosce in quanto esso dipende da fattori soggettivi.
La nuda proprietà, per chi acquista, è un investimento puro e quindi nella determinazione del più
probabile prezzo di mercato, è necessario tener conto del profilo del potenziale acquirente.
Il valore della nuda proprietà è determinato dalla durata della riserva di godimento del bene (usufrutto,
abitazione).
Se la riserva è vitalizia, ovvero vita natural durante, il valore è determinato in base all’aspettativa di vita
del beneficiario del diritto ed in funzione del valore del bene.
L'aspettativa di vita è il numero previsto (in senso statistico) di anni di vita residua ad una certa età e
non è da confondersi con la cosiddetta "vita media".
Viene calcolata attraverso l'analisi delle Tavole di mortalità (note anche come tabelle attuariali) e può
variare a causa di molti fattori, anche ambientali, perciò può essere differente secondo le zone
geografiche.
Va notato che l'aspettativa di vita risulta assai differente in base al sesso (le donne sono più longeve!).
Se i venditori sono più di uno, statisticamente, la longevità complessiva dei soggetti conviventi risulta
leggermente maggiore rispetto al più giovane tra i venditori.
Per conoscere i dati ufficiali più recenti in merito è possibile consultare il sito web dell' Istat.
Il prezzo
Per determinare il giusto prezzo di una nuda proprietà è necessario tenere presente che di solito
l'acquirente è un investitore che fa delle oggettive comparazioni di convenienza con investimenti
alternativi.
Per questo motivo, il reale valore di mercato di una nuda proprietà, può variare tra il 50% ed il 70% del
valore commerciale dell’immobile in piena proprietà, anche quando il soggetto venditore è molto
anziano.
Va tenuto in debito conto infatti che un immobile, se occupato da un inquilino (che ne paga l'affitto),
vale mediamente il 30% in meno del suo valore se libero.
Il valore fiscale
Spesso vengono citate le le cosiddette "tabelle del Notaio": si tratta di tavole che sono divulgate dal
Ministero delle Finanze per determinare il valore fiscale dell'Usufrutto ai fini della tassazione per
l'acquisto. Chi acquista una Nuda Proprietà, infatti, ha diritto a uno "sconto" sul pagamento della Tassa
di Registro, Ipotecaria e Catastale.
Tale sconto diminuisce con il crescere dell'età dell'usufruttuario e quindi con una logica coerente
rispetto al valore di mercato.
Tuttavia, essendo ripartite per fasce di età e senza distinzione tra soggetti di sesso maschile o
femminile, queste tabelle non possono essere prese a riferimento per determinare il prezzo di mercato di
una Nuda Proprietà.
Aspetti Fiscali e Spese
Le Imposte
Il nudo proprietario, non usufruendo del bene acquistato, non ha oneri fiscali per tutta la durata del
diritto di godimento riservato al venditore. All’atto dell’acquisto della Nuda Proprietà avrà a proprio
carico solo il pagamento delle seguenti imposte:
- Tassa di Registro
- Tassa Ipotecaria
- Imposta Catastale
in misura ridotta secondo la durata dell'usufrutto ovvero l’età dell’usufruttuario se stabilito vita natural
durante, oppure a tempo determinato in base alle tabelle qui riprodotte che sono indicate dal Ministero
delle Finanze annualmente e variano con il variare del Tasso Legale che per il 2022 è 1,25%.
Agevolazioni e vantaggi fiscali
Oltre alla riduzione delle tasse in fase d'acquisto, in base all'età del o dei venditori, è possibile, se si
possiedono i requisiti necessari, usufruire dell'agevolazione "prima casa" che consente una riduzione
della Tassa di Registro dal 9 % al 2 % ed il pagamento delle Imposta Ipotecaria e Catastale in misura
fissa (attualmente di € 50,00 cadauna).
Il venditore,
usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, gode pienamente del bene venduto e quindi, secondo
Legge, tutti gli oneri fiscali connessi all’immobile e più precisamente:
- Imu
- Irpef
restano a suo carico.
Spese e manutenzione
Al venditore, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione: spettano le spese di manutenzione
ordinaria ovvero tutte le spese normalmente dovute da un inquilino.
All'acquirente, nudo proprietario spettano unicamente le spese straordinarie.
La recente Riforma del Condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013 sancisce tuttavia la piena
solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario verso il condominio.
Riparazioni straordinarie
Le riparazioni straordinarie sono a carico del nudo proprietario. L'art. 1005 del codice civile ne fa un
elenco che tuttavia, secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, non è tassativo: «riparazioni
straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini,
acquedotti, muri di sostegno e di cinta». Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel
concetto di riparazioni straordinarie quelle che non sono prevedibili come effetto normale, a breve o a
medio termine, dell'uso e del godimento della cosa, e consistono nella sostituzione o nel ripristino di
parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato rispetto al reddito normale
prodotto dalla cosa medesima.
Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni straordinarie siano rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione, esse sono a carico dell'usufruttuario.
Diritto di voto in assemblea condominiale
Per quanto riguarda la partecipazione a deliberazioni concernenti le riparazioni relative ad un edificio in
condominio, il relativo diritto di voto spetta:
- all'usufruttuario nel caso di riparazioni attinenti all'ordinaria manutenzione
- al nudo proprietario nel caso di opere di innovazione, ricostruzione o straordinaria manutenzione
(art. 67 disp.att.c.c.) (Cass. 90/10611).
Riferimenti legislativi.
Contenuto del diritto di Proprietà
Art. 832 del Codice Civile Italiano
Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con
l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
L'usufrutto
Art. 978 del Codice Civile Italiano
L'usufrutto è un diritto che consiste nel poter godere di un bene, e dei relativi redditi, di proprietà altrui
ma con una limitazione, importante e fondamentale: il divieto di alterare la destinazione economica della
cosa stessa. Ad esempio, se l'usufrutto ha per oggetto un'area, l'usufruttuario non può costruirvi, oppure
trasformare, un frutteto in orto, o un giardino in parcheggio. Al proprietario del bene resta solo la nuda
proprietà. Cioè la proprietà spogliata del potere di trarre utilità dalla cosa. Nel caso di un bene immobile
l'usufruttuario ha pertanto anche la facoltà di dare a terzi il bene in locazione. L'eventuale contratto di
locazione, tuttavia, non potrà perdurare oltre la durata di cinque anni dal decesso dell'usufruttuario.
Uso e abitazione
Art. 1020-1021 del Codice Civile Italiano
.L'uso consiste nel diritto di utilizzare un determinato bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti
limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
.L'abitazione si basa sul diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria
famiglia.
Entrambi sono diritti personali ossia strettamente legati alla persona titolare del diritto e, quindi, in
quanto tali, non cedibili. Ad esempio a differenza dell'usufruttuario di un appartamento che può
concedere in locazione l'immobile goduto, al titolare del diritto di abitazione è vietata la locazione del
appartamento, pena la perdita del suo diritto. Per tutto il resto si applicano le norme previste per
l'usufrutto. Il diritto di abitazione costituisce uno dei diritti ereditari del coniuge superstite: a seguito
della morte di uno dei coniugi, l'altro ha diritto di abitare la residenza familiare (se di proprietà del
coniuge) e di usare i mobili che l'arredano per tutta la durata della sua vita (Vedi anche ART. 540 C.c).
Rendita Vitalizia
Art. 1872 del Codice Civile Italiano
La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o
immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione
(769 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti), e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla
legge per tali atti (602 e seguenti, 782).
Diritti dell'usufruttuario
L'usufruttuario può disporre del suo diritto, può cioè cederlo, dare in locazione il bene, e concedere
ipoteca su di esso;ha il diritto di avere il possesso del bene in usufrutto;ha il diritto di conseguire i frutti
(naturali e civili).
Obblighi dell'usufruttuario
L'usufruttuario deve restituire il bene al termine del suo diritto (alla scadenza o alla morte);deve usare il
bene con la diligenza del buon padre di famiglia;deve fare l'inventario, salvo dispensa;deve prestare
garanzia, salvo dispensa;deve affrontare le spese ordinarie per l'amministrazione, manutenzione e
custodia del bene. Pagare le imposte e canoni, rendite fondiarie e altri pesi che gravano sul reddito.
L'art.1004 del codice civile dispone che sono a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri
relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. Esempi di riparazioni
ordinarie sono:
- il ripristino dell'intonaco
- la verniciatura di porte e finestre
- la tinteggiatura delle pareti
Fonte: Sito Viager di Roberto Trevisio.
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