L' ACQUISTO CON I BENEFICI DI "PRIMA CASA"


 

L’ACQUISTO CON I BENEFICI “PRIMA CASA”

Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei

requisiti “prima casa”.

In generale, queste agevolazioni si applicano quando:

• il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale

• il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la

residenza o lavora

• l’acquirente ha determinati requisiti.

LE IMPOSTE AGEVOLATE

Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:

• se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva

− imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)

− imposta ipotecaria fissa di 50 euro

− imposta catastale fissa di 50 euro

• se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva

− Iva ridotta al 4%

− imposta di registro fissa di 200 euro

− imposta ipotecaria fissa di 200 euro

− imposta catastale fissa di 200 euro

Attenzione

Come si è già detto nel capitolo precedente per gli acquisti senza benefici “prima casa”, in

ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a

1.000 euro. Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per

effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato

registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della

“prima casa”.

Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità

necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono

esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

Le stesse imposte agevolate si applicano per le pertinenze, anche se acquistate con

atto separato da quello di compravendita della “prima casa”.


LA BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE IMPOSTE

Cessioni con iva

Anche quando si acquista con i benefici “prima casa”, se la vendita è soggetta a Iva, la

base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto (4%) è costituita dal

prezzo della cessione, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano in

misura fissa (200 euro ciascuna).

Il sistema del Prezzo/Valore

Il meccanismo del prezzo-valore si applica, per le compravendite non soggette a Iva,

anche quando si acquista con i benefici “prima casa”. In questo caso, il valore

catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il

coefficiente 110.

In caso di acquisto con i benefici “prima casa” e di applicazione del prezzo-valore, si

avranno gli stessi vantaggi descritti nel capitolo precedente.





I REQUISITI PER AVERE LE AGEVOLAZIONI

Come si è già detto, le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa”

sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede

precisi requisiti.

In questo caso, oltre a tutte le informazioni da indicare nella dichiarazione sostitutiva

di cui si è già detto nel capitolo precedente, l’acquirente deve espressamente

dichiarare di essere in possesso dei requisiti “prima casa” (questa dichiarazione può

essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita).

CATEGORIA CATASTALE

Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve

appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

• A/2 (abitazioni di tipo civile)

• A/3 (abitazioni di tipo economico)

• A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)

• A/6 (abitazioni di tipo rurale)

• A/7 (abitazioni in villini)

• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di

un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile),

A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o

classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per

esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una

pertinenza per ciascuna categoria.

È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio

dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle

agevolazioni “prima casa”.


DOVE DEVE TROVARSI L’IMMOBILE

Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che si

vuole acquistare.

Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui

l’acquirente ha la propria residenza.

Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire

la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il

cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.


Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al

Comune la dichiarazione di trasferimento.


Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

• nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se

svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di

volontariato, sportive)

• nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di

lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro

• nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa”

sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.

La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di

iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.


Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione

della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni

prima casa.


Con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito

chiarimenti su un caso specifico riguardante un contribuente che aveva richiesto le

agevolazioni prima casa, dichiarando nell’atto di acquisto di svolgere la sua attività

prevalente nel Comune dell’abitazione acquistata.


Tuttavia, per motivi di varia natura, questa attività non era stata intrapresa e

l’acquirente chiedeva, quindi, se poteva conservare ugualmente i benefici fiscali fruiti,

avendo intenzione di trasferire la residenza nel Comune della nuova abitazione.

In questa situazione l’Agenzia ha precisato che il contribuente può mantenere i

benefici “prima casa” solo se:

• non sono ancora trascorsi 18 mesi dall’acquisto dell’immobile

• provvede a integrare la dichiarazione resa nell’atto di acquisto con quella

dell’impegno a trasferire la residenza, sempre entro 18 mesi dall’acquisto, nel

Comune in cui si trova l’immobile

• le agevolazioni non sono state già contestate con un avviso di liquidazione.

Inoltre, è necessario che questa dichiarazione integrativa sia redatta secondo le stesse

formalità giuridiche previste per l’atto originario e registrata presso lo stesso ufficio in

cui è stato registrato il precedente atto di acquisto.


QUANDO SI HA GIA’ UNA “PRIMA CASA”

Fino all’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, per poter richiedere le

agevolazioni prima casa occorreva:

• non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà,

usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova

l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato

• non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio

nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su

altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime

agevolazioni “prima casa”.

E l’acquirente aveva l’obbligo di dichiarare tali condizioni nell’atto di compravendita.

Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già

proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione

però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.


L’estensione dell’agevolazione spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito

(donazione e successione).


Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di

donazione o dichiarazione di successione) deve risultare l’impegno a vendere

l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni

usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte

e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.

Per la mancata assunzione dell’impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere

una riduzione della sanzione (mediante l’istituto del ravvedimento operoso),

presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale dichiarare la decadenza

dall’agevolazione.

Anche il contribuente che, dopo l’acquisto, si rende conto di non poter rispettare

l’impegno assunto (vendita del vecchio immobile), potrà proporre apposita istanza

all’ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto. Con questa istanza, da

presentare entro l’anno dal nuovo acquisto, si dichiarerà l’impossibilità di vendere e, di

conseguenza, si chiederà la riliquidazione dell’imposta dovuta e il calcolo dei relativi

interessi da pagare.




IL CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra

un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a

un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto

agevolato.

Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto

o di permuta.

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, in

considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima

casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova

abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul

secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

• in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto

• per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali,

di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati

dopo la data di acquisizione del credito

• in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi

successiva al nuovo acquisto

• in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari

con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di

registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle

imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli

atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e

denunce, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di

acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione

dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di

possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio

e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.

Occorrerà, perciò:

• indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata

corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare

della stessa

• dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data

dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza

della specifica agevolazione prima casa

• produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto

• indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.


QUANDO NON SPETTA


Il credito d’imposta non spetta se:

• sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto

• il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza

cioè usufruire del beneficio “prima casa”

• il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”

• viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”

riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire

del beneficio.


QUANDO SI PERDONO LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa”

possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte “risparmiate”,

gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.

Questo può accadere se:

• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false

• l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di

acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a

titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.

Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla

vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di

contratto non si trasferisce il bene

• non si sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi

dall’acquisto

• entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già

posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.


QUANDO SI CONSERVANO LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:

• il contribuente acquista un immobile situato in uno Stato estero, a condizione che

esistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che

l’immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale

• il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di

esso un fabbricato (non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) da

adibire ad abitazione principale.

Non è necessario che il fabbricato sia ultimato. È sufficiente che lo stesso, entro

l’anno, acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. Per evitare di incorrere

nella decadenza, deve esistere, quindi, un rustico comprensivo delle mura

perimetrali delle singole unità e deve essere stata completata la copertura

• il contribuente costruisce un altro immobile a uso abitativo su un terreno di cui sia

già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato.


COME EVITARE LE SANZIONI (O PAGARLE IN MISURA RIDOTTA)

Sulla causa di decadenza dell’agevolazione “prima casa” per mancato trasferimento

della residenza nel termine di 18 mesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

• se non è ancora trascorso il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza,

l’acquirente che non può rispettare l’impegno assunto ha la possibilità di revocare

la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile e di chiedere la

riliquidazione dell’imposta.

Per fare questo, deve presentare un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato

registrato. L’ufficio riliquida l’atto di compravendita e notifica avviso di liquidazione

dell’imposta dovuta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula

dell’atto. Non applicherà, invece, la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine

di 18 mesi dalla data dell’atto, non può essere imputato al contribuente il mancato

adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione

• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 18 mesi senza trasferire

la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si

verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.

Il contribuente ha comunque la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento

operoso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di

accertamento. Deve però presentare un’istanza all’ufficio dell’Agenzia presso il

quale è stato registrato l’atto, con cui dichiarare l’intervenuta decadenza

dall’agevolazione e richiedere la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle

sanzioni in misura ridotta.

L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta

dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.

Invece, sul caso del contribuente che vende l’abitazione acquistata con i benefici

“prima casa”, prima che sia decorso il termine di 5 anni, l’Agenzia delle entrate ha

fornito le seguenti precisazioni:


• se, prima che sia trascorso un anno dalla rivendita dell’immobile acquistato con le

agevolazioni, il contribuente manifesta l’intenzione di non voler acquistare un’altra

abitazione, può chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato

registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo, non scatta alcuna

sanzione: il contribuente pagherà la differenza tra l’imposta versata al momento dell’acquisto e quella 

dovuta, oltre agli interessi.


• se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di 12 mesi, senza acquistare

un nuovo immobile o comunicare all’ufficio dell’Agenzia l’intenzione di non voler più

fruire dell’agevolazione, si verifica la decadenza dai benefici “prima casa” goduti. In

questo caso, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso

di accertamento, può comunque avvalersi del ravvedimento operoso e ottenere la

riduzione delle sanzioni.

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