LA TRASCRIZIONE DELL’ ACCETTAZIONE TACITA DELL’ EREDITA’


 

LA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’




1 – L’accettazione dell’eredità.


In presenza di un atto di compravendita di un immobile di provenienza successoria, o di un atto di mutuo ipotecario garantito dal bene ricevuto in eredità, il Notaio rogante richiede sempre che si proceda alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, qualora non sia intervenuta un’accettazione espressa, naturalmente trascritta.

Il costo di detta trascrizione graverà sul venditore (attualmente, le cifre richieste da uno studio notarile oscillano intorno ai 250/400 euro per ciascuna conservatoria interessata), salvo diversa pattuizione tra le parti.

L’eredità richiede sempre un’accettazione da parte dell’erede designato, che comporta un’assunzione di responsabilità per gli eventuali debiti del defunto. L’accettazione può essere espressa o tacita. E’ espressa (art. 475 c.c.) quando la volontà di essere erede viene manifestata con un atto formale. Il più delle volte, però, ciò non avviene e si verifica così il caso dell’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.). Questa seconda ipotesi si configura quando la persona chiamata all’eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare l’eredità e che egli non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. L’esempio classico e più frequente è proprio quello che comporta l’alienazione del bene ereditario.



2 - La trascrizione dell’accettazione.


Se l’eredità comprende beni immobili, l’accettazione dell’eredità dovrà essere trascritta negli appositi Registri Immobiliari. In questo modo, risulteranno tutti i passaggi di proprietà che si sono susseguiti nel tempo. Nel caso di un atto di vendita, il Notaio dovrà provvedere alla trascrizione dell’accettazione tacita.



3 – Come avviene la trascrizione.


In caso di accettazione tacita, la trascrizione può essere eseguita in coda all’atto principale, quale una vendita oppure la stipula di un mutuo garantito da ipoteca gravante sul bene ereditario (art. 2648 c.c.). Non sarà quindi necessario redigere un ulteriore atto notarile: basterà presentare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari una apposita nota di trascrizione, versando le relative imposte, e tasse. La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità serve soprattutto per dare pubblicità ai vari passaggi di proprietà affinché la “catena” delle alienazioni, che si sono succedute nel tempo non subisca interruzioni di trascrizioni.


4 – Obbligatorietà della trascrizione.


La trascrizione è un obbligo di legge (art.li 2648 e 2671 c.c.) ed avviene nell’interesse dell’acquirente. Infatti, l’art. 2650 c.c. stabilisce che “ le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto”. Se non viene eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità, l’acquirente potrebbe rischiare di perdere la proprietà dell’immobile acquistato, nel caso dovesse risultare che il venditore non fosse stato il vero erede ( o magari, anche solo, non l’unico). Con la trascrizione regolarmente eseguita, qualunque anomalia non pregiudicherà gli interessi dell’acquirente in buona fede. Infine va ricordato che, nel caso in cui venga stipulato un atto di mutuo ipotecario contestualmente all’atto di acquisto, anche la Banca richiederà che l’accettazione tacita dell’eredità sia regolarmente trascritta in quanto, in mancanza, l’ipoteca sarebbe priva di efficacia.



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