LA CESSIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
COMPRAVENDITA
Il contratto preliminare svolge la sua funzione di strumento negoziale facendo sorgere, tra le
parti, un vincolo giuridicamente protetto attraverso la sua efficacia obbligatoria. Il vantaggio
del preliminare di vendita (comunemente ed erroneamente detto compromesso) risiede
principalmente nel vincolare le parti (venditore ed acquirente) a concludere un affare,
rimandando l'effetto traslativo ad un momento successivo, coincidente con la sottoscrizione
dell'atto pubblico.
Prevalentemente utilizzato nella compravendita immobiliare, il preliminare può essere
utilizzato per permettere anche la "circolazione dell'affare" in quanto il nostro ordinamento
prevede espressamente la possibilità che il promittente l'acquisto sostituisca a sé un soggetto
terzo (ovviamente previo suo assenso), a cui faranno capo le obbligazioni nascenti dal
contratto e che interverrà, in sede di rogito, in qualità di nuovo acquirente.
Il codice civile prevede due principali ipotesi contrattuali volte a modificare uno o più
soggetti contraenti nel lasso di tempo che intercorre tra il momento della sottoscrizione del
preliminare e quello della stipula dell'atto pubblico con cui si trasferisce la proprietà del
bene.
•Il contratto per persona da nominare.
•La cessione del contratto.
Il contratto per persona da nominare, regolato dall'art. 1401 cod. civ., prevede che "nel
momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti
dal contratto stesso". La riserva di nomina consente al promittente l'acquisto di riservarsi la
facoltà di nominare, entro un certo termine perentorio, un soggetto terzo che subentrerà
nel preliminare con effetto retroattivo, sia in aggiunta che in sostituzione al contraente
originario. Questa formula, largamente utilizzata nei preliminari, è richiamata dalla
clausola:"....che promette di acquistare per sé, persone, società e/o Enti che si riserva di
nominare entro il termine perentorio del.....oppure: entro il termine perentorio di n. ...
giorni dalla data fissata per l'atto pubblico". Sono stati evidenziati due aspetti
caratterizzanti il contratto per persona da nominare e cioè un termine entro cui effettuare la
nomina e la sua efficacia ex tunc, in quanto divergenti dalla fattispecie della cessione del
contratto e dai quali scaturisce un distinto trattamento fiscale.
Per completezza di trattazione è opportuno chiarire che il contratto per persona da nominare
non deve essere confuso con la figura, scarsamente utilizzata, del contratto a favore di terzi,
disciplinato dall'art. 1411 e seguenti del codice civile, il quale, sostanzialmente, si distingue
dal primo in quanto la sostituzione del promittente l'acquisto non costituisce una mera
eventualità essendo il terzo già stato precedentemente individuato dai contraenti (cfr., in
calce, il secondo approfondimento ).
Nella cessione del contratto "ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora
eseguite, purché l'altra parte vi consenta". In questo caso, si dice che la cessione avviene a
titolo derivato e produce i suoi effetti dal momento della cessione del contratto, quindi ex
nunc. Una clausola da utilizzare potrebbe essere:"...che promette di acquistare, con facoltà,
espressamente autorizzata dalla controparte, di sostituire a sè altre persone, società e/o
Enti, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti cod. civ., entro il termine fissato per la stipula
dell'atto pubblico...".
Sotto il profilo civilistico, la cessione del contratto si distingue dalla figura (più frequente)
del contratto per persona da nominare perché:
1.l'efficacia della cessione è subordinata al consenso preventivo del
subentrante, con apposita clausola inserita nel preliminare, o con
l'accettazione successiva;
2.la nomina del terzo ha efficacia dal momento in cui il contratto preliminare è
stato stipulato mentre nella cessione il terzo subentra negli obblighi solo
al momento in cui la cessione avviene;
3.la dichiarazione di nomina prevede un termine entro cui deve essere
comunicata (tre giorni dalla stipula salvo patto diverso) mentre la cessione
può compiersi in qualunque momento purché immediatamente
antecedente all'atto pubblico.
Per la cessione del preliminare, che andrà a realizzare una modificazione dei soggetti nei
rapporti scaturiti dal contratto, si dovrà osservare la stessa forma prevista per il contratto
che si intenderà trasferire, per cui nel caso di contratto preliminare di compravendita
immobiliare,la cessione ed il consenso (o l'accettazione) del contraente ceduto dovranno
risultare da atto scritto, secondo il combinato disposto degli art.li 1350 e 1351 del codice
civile.
ASPETTI FISCALI
Dando per acquisito il trattamento fiscale del contratto preliminare, passiamo ad esaminare
la disciplina della cessione ai fini dell'imposizione indiretta, nel caso in cui non sia previsto
corrispettivo:
- Imposta di registro fissa euro 200 (art. 31 comma 1 D.P.R. n. 131/1986).
- Imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).
Nel caso in cui la cessione avvenga a titolo oneroso, oltre all'imposta di bollo si applicherà
l'imposta di registro nella misura del 3% sull'ammontare del corrispettivo della cessione
(art. 9 Parte I Tariffa del D.P.R. n. 131/86): codice tributo 109T. L'imposta del 3% assorbe
l'imposta fissa di euro 200 salvo che l'importo del corrispettivo sia inferiore, nel qual caso si
dovrà versare l'imposta fissa.
Resta la possibilità per il subentrato di dedurre, in sede di registrazione del contratto
definitivo, le eventuali imposte proporzionali già pagate dal soggetto cedente (come, per
esempio, lo 0,50% sulla caparra o il 3% sull'acconto prezzo).
Nell'ipotesi di cessione di preliminare ad opera di un soggetto IVA, l'atto non sconterà
l'imposta proporzionale di registro per il principio dell'alternatività, andando a scontare
l'IVA sull'ammontare del corrispettivo dovuto per la cessione. (art. 3, comma 2, n. 5
D.P.R. n. 633/1972).
I) L'APPROFONDIMENTO: DIVERSITA' TRA CESSIONE E PERSONA DA
NOMINARE
In tema di diversità tra contratto per persona da nominare e cessione del contratto
l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti molto interessanti rispondendo ad un
quesito posto da un contribuente. Partiamo dall'esempio concreto: un'impresa di
costruzioni sottoscrive con un privato un preliminare di vendita immobiliare ad una certa
cifra, oltre IVA al 10% con facoltà dell'acquirente di nominare un terzo entro la data
del rogito. Poichè il terzo, nominato successivamente, avrebbe potuto godere del beneficio
fiscale "prima casa", la società richiedeva di potere applicare la procedura di variazione in
diminuzione dell’Iva (di cui all’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/72), al fine di
poter beneficiare dell'aliquota agevolata IVA del 4% relativamente alle somme già
incassate a titolo di acconto prezzo e, comunque, sull’intero corrispettivo pattuito.
La risposta dell'Agenzia, rilevato, in via preliminare, che nel contratto sottoposto al suo
esame non era stata data certa al rogito, in quanto previsto "alla consegna
dell'immobile", è stata negativa, poiché non è configurabile un contratto per persona da
nominare, bensì una operazione di rivendita (cessione del contratto), quando si è in assenza
di un termine previsto per la nomina dell’effettivo acquirente. Alla luce di ciò, l'Agenzia
delle Entrate ha ritenuto che:
- la mancata dichiarazione di nomina non abbia prodotto effetti retroattivi per il terzo;
- gli obblighi del contratto abbiano continuato a prodursi tra i contraenti originari (salvo
l'ipotesi di cessione, con conseguente diverso trattamento fiscale);
- non sia applicabile la procedura di variazione (in diminuzione) Iva di cui all’art. 26,
comma 2, del d.P.R. n. 633/72.
Pertanto, ai fini fiscali, affinché si possa parlare di "contratto per persona da nominare"
occorre che il termine sia individuato:
• in una data certa e ben definita, anche determinabile per relationem (es: entro il 30 giugno
2013);
• in un determinato numero di giorni decorrenti da una data certa (es: entro 10 giorni
dall'accatastamento del fabbricato).
II) L'APPROFONDIMENTO: IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI
"Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto in favore del terzo perché
nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando l'esercizio di una facoltà
della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare; nel secondo,
invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto
che produrrà effetti nei confronti del terzo, con la conseguenza che il terzo stesso, nel
contratto previsto ex art. 1411, c.c. deve essere sempre determinato o quanto meno
determinabile".
App. Roma, Sez. II, 12/05/2011
Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello 4/3/2022
Nel contratto preliminare, in base all’art. 1460 c.c., “ciascuna parte può sostituire a sé un
terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono
state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta”.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.95 del 4.3.2022 ha affermato che la somma
versata dal cedente (originario promissario acquirente del contratto preliminare) al cessionario,
entrambi soggetti IVA, per la cessione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e
dichiarata come rimborso parziale della caparra a suo tempo versata, è soggetta ad IVA in quanto
considerata il corrispettivo della cessione del preliminare stesso e pertanto dovrà essere
fatturata con l’aliquota ordinaria del 22% indipendentemente dalla tipologia di immobile in
contratto.
Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, la cessione del preliminare non incide sulla clausola
relativa alla caparra confirmatoria, la cui funzione ed importo rimangono immutati, per cui la
somma convenuta tra le parti non può che essere configurata come corrispettivo e come tale
rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3 co.2 n.5) del DPR 633/72.
A nulla rileva infatti il fatto che la caparra possa mutare la propria natura giuridica con la stipula del
contratto definitivo, riqualificandosi quale acconto del prezzo di vendita dell’immobile
Infine – conclude l’Agenzia delle Entrate – in applicazione del principio di alternatività IVA
registro, nel caso di specie, sulla cessione del contratto risulta dovuta l’imposta di registro in
misura fissa (200 euro) trattandosi di operazione “soggetta ad IVA” ai sensi dell’art. 40 del
DPR 131/86.
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