LE CATEGORIE CATASTALI IN ITALIA
LE CATEGORIE CATASTALI IN ITALIA
Le categorie catastali sono state infatti introdotte già nel Decreto Regio del 13 aprile
1939, n.652, rubricato "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano".
Ciò permette di definire la rendita catastale e calcolare il reddito imponibile secondo
tassazione. Tutto ciò si è reso sempre più utile con l’introduzione di tasse come l’IMU,
la creazione di nuovi contratti per la vendita e la locazione e il recente Superbonus
110%. Ognuna di queste operazioni richiede di conoscere la rendita catastale
dell’immobile in questione e quindi rende indispensabile conoscere le categorie e
classi catastali.
Per affrontare in maniera esaustiva questo argomento e capire come si interseca con il
reddito catastale, è necessario conoscere tutte le categorie e classi catastali presenti
in Italia e le rispettive caratteristiche. In Italia esistono gruppi che vanno dalla A alla F
e che identificano gli immobili secondo la loro destinazione d’uso.
I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
GRUPPO A
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO B
B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;
seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in
edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO C
C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO D
D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di
lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati
soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
GRUPPO E
E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe
di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del
gruppo E.
NOTE ESPLICATIVE SUL GRUPPO A
Il prospetto di qualificazione che riporta le categorie esistenti è relativo e
variabile da luogo a luogo, ed avrà un corrispondente significato locale.
A/1 - Abitazioni di tipo signorile.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di
tipo residenziale.
A/2 - Abitazioni di tipo civile.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive,
tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per
fabbricati di tipo residenziale.
A/3 - Abitazioni di tipo economico.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i
materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli
indispensabili.
A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di
rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di
rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari
esclusivi.
A/6 - Abitazioni di tipo rurale.
A/7 - Abitazioni in villini.
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari,
avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato
di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari,
di aree esterne ad uso esclusivo.
A/8 - Abitazioni in ville.
Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla
presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali
costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello
superiore all'ordinario.
A/9 - Castelli, palazzi eminenti.
Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura,
la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le
Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità
immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre
unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 - Uffici e studi privati.
Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di
impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc…
LA CATEGORIA CATASTALE F
Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura
DOCFA per identificare quei casi in cui l’u.i. non produce reddito. Sono tipologie
sempre esistite, ma che sono state codificate per permettere al sistema informatico di
riconoscerle.
La categoria è composta da:
F/1 Aree urbane, ossia aree di corte urbana che, per qualche motivo (di solito per
effettuare una successiva compravendita) non sono legate ad alcuna unità immobiliare
appartenente ai gruppi precedenti;
F/2 Unità collabenti. Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità
parzialmente demolite, fatiscenti, o che, in ogni caso, non producono reddito. Per
queste unità non devono essere presentate planimetrie, è, invece, necessaria una
breve relazione tecnica, contenente i dati del tecnico dichiarante; gli identificativi
catastali dell’u.i.; la descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle
strutture, le dotazioni tecnologiche e lo stato di manutenzione; documentazione
fotografica (consigliabile, ma non obbligatoria). Non è consentito dichiarare unità
collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un’u.i. in F/2
solo in nuova costruzione o unità afferente, ma mai in variazione. Il solo modo di
intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE.
F/3 Unità in corso di costruzione. Si tratta di u.i. esclusivamente di nuova costruzione
per le quali non risulta ancora ultimata la costruzione. Si ricorre a questa categoria, in
genere, quando è necessario fare una compravendita prima dell’ultimazione del
fabbricato.
Anche in questo caso non viene presentata la planimetria, ma sono necessari
l’elaborato planimetrico, e una breve relazione tecnica, contenente:
i dati del tecnico dichiarante; gli identificativi catastali dell’u.i.; la descrizione dei lavori
eseguiti; seguiti dalla dichiarazione “in vista di una sua utilizzazione per atti traslativi
o per altra funzione giuridica”.
F/4 Unità in corso di definizione. Sono il corrispondente delle F/3 per la denuncia di
variazione. Si tratta di u.i. non ancora definite, p.e.: frazionamento di ville da cui sono
ricavati miniappartamenti per i quali non siano ancora definiti la forma e/o il numero
delle u.i. e per i quali, come nel caso precedente, è necessario addivenire a un atto di
compravendita; oppure le porzioni di u.i. incapaci di produrre reddito autonomamente,
come nel caso di stanze che vengono scorporate da un appartamento per essere
compravendute, ecc. Anche per questa categoria non si richiede la planimetria, ma
una breve relazione tecnica e, in caso di divisione in subalterni di una u.i. unica (il
caso della villa, o altro, divisa in miniappartamenti), l’elaborato planimetrico.
F/5 Lastrici solari.
Questo gruppo non possiede rendita catastale ma, a seguito della finanziaria 2004 e
circolare n. 172005, punto 3, tutte le u.i. del gruppo F sono soggette al pagamento
dei diritti; 35 euro per ogni unità immobiliare; il che significa che se si presenta un
fabbricato in corso di costruzione e, in seguito, le unità vengono definite e
accatastate, queste pagano due volte.
Commenti
Posta un commento