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L' ACQUISTO CON I BENEFICI DI "PRIMA CASA"

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  L’ACQUISTO CON I BENEFICI “PRIMA CASA” Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”. In generale, queste agevolazioni si applicano quando: • il fabbricato che si acquista appartiene a determinate categorie catastale • il fabbricato si trova nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora • l’acquirente ha determinati requisiti. LE IMPOSTE AGEVOLATE Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono: • se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva − imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%) − imposta ipotecaria fissa di 50 euro − imposta catastale fissa di 50 euro • se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva − Iva ridotta al 4% − imposta di registro fissa di 200 euro − imposta ipotecaria fissa di 200 euro − imposta catastale fissa di 200 euro Attenzione Come si è già detto nel capitolo precedente per gli acq

LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

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  LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili,compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sial’ammontare del canone pattuito. L’obbligo non sussiste solo per i contratti di durata non superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto o dalla sua decorrenza, se anteriore. Per i fabbricati ad uso abitativo, l’imposta di registro è dovuta nella misura percentuale pari al 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità. Per i contratti che durano più anni si può scegliere di: - pagare, al momento della registrazione, l’imposta  dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo). In questo caso si ha diritto a una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale m
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Il mercato di Torino nel 2021 si è chiuso con un bilancio molto favorevole in termini di numero di transazioni complessive. I volumi di compravendita del residenziale, con 15.224 scambi di abitazioni in Città e 21.634 nel resto del Territorio Metropolitano confermano la tendenza positiva prevista, grazie anche ai tassi dei mutui estremamente convenienti, facendo registrare un incremento del 28,3% nel Capoluogo e un aumento, a livello di Città Metropolitana, del 31,5% rispetto ai dati del 2020. Il valore delle quotazioni è stato pressoché stabile, con una lieve tendenza al rialzo, continuando a presentare significative differenziazioni tra le aree centrali e la periferia. "La pubblicazione del nuovo borsino immobiliare Fimaa 2022, riporta per Torino e Provincia i valori reali del compravenduto trasmessi da tutti noi aderenti alla Federazione ed è arricchito di argomenti e tematiche legate al Real Estate." Potete scaricarlo direttamente cliccando sul seguente link: https://driv

LE CATEGORIE CATASTALI IN ITALIA

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  LE CATEGORIE CATASTALI IN ITALIA Le categorie catastali sono state infatti introdotte già nel Decreto Regio del 13 aprile 1939, n.652, rubricato "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano". Ciò permette di definire la rendita catastale e calcolare il reddito imponibile secondo tassazione. Tutto ciò si è reso sempre più utile con l’introduzione di tasse come l’IMU, la creazione di nuovi contratti per la vendita e la locazione e il recente Superbonus 110%. Ognuna di queste operazioni richiede di conoscere la rendita catastale dell’immobile in questione e quindi rende indispensabile conoscere le categorie e classi catastali. Per affrontare in maniera esaustiva questo argomento e capire come si interseca con il reddito catastale, è necessario conoscere tutte le categorie e classi catastali presenti in Italia e le rispettive caratteristiche. In Italia esistono gruppi che vanno dalla A alla F e c

L' ACQUISTO DI UNA CASA: LE IMPOSTE

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  L’ ACQUISTO DI UNA CASA: LE IMPOSTE   Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. In questo capitolo viene descritto il regime fiscale previsto per l’acquisto di un’abitazione effettuato senza l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” (di cui si parlerà nel capitolo successivo).  Le imposte dovute quando si acquista da un’impresa  Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare: • l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%  • l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro  • l’imposta catastale fissa di 50 euro.  QUANDO SULLE VENDITE È DOVUTA L’IVA  Come già detto, la cessione di fabbricati a uso abitativo da parte delle imprese è, come regola generale, esente da Iva.  Tuttavia, l’imposta si applica:  • alle cessioni effe

COMPRAVENDITA IMMOBILIARE ED AGIBILITA'

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  COMPRAVENDITA IMMOBILIARE ED AGIBILITA' PARTE I In campo immobiliare, i termini "certificato di abitabilità" e "certificato di agibilità" vengono  comunementeutilizzati in qualità di sinonimi, anche se sarebbe più corretto parlare solo di certificato di  agibilità. L'obbligo di questo certificato fu introdotto dagli art.li 221 e seguenti del Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934. Sessant'anni dopo, l'art. 4 del D.P.R. n. 425/1994 definì meglio la funzione del certificato di abitabilità ("affinché gli edifici...possano essere utilizzati") e le modalità per il suo rilascio. Tradizionalmente, si andò ad indicare il certificato di abitabilità per le unità immobiliari ad uso  abitativo ed il certificato di agibilità per gli immobili ad uso non residenziale. Dal 01/01/2002, data di  entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001, conosciuto anche più semplicemente come Testo Unico  dell'edilizia e con la contestuale abrogazione del D.P.R. n. 425/1